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          Accesso civico

          Tipologie di accesso civico e modalità di esercizio

          Accesso civico semplice: disciplinato all’art. 5, co. 1, del D.Lgs. 33/2013, è l’accesso ai dati e ai documenti amministrativi soggetti a pubblicazione obbligatoria in attuazione della normativa in materia di trasparenza (Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, c.d. “Decreto Trasparenza” e successive modifiche e integrazioni). Qualora i dati ed i documenti che AER TRE S.p.A. è obbligata a pubblicare non siano rinvenibili nella sezione Società Trasparente, chiunque può richiederne la pubblicazione. Il richiedente non deve dimostrare di essere portatore di un interesse specifico.

           

          Accesso civico generalizzato: disciplinato all’art. 5, co. 2, del D.Lgs. 33/2013, l’accesso civico generalizzato ha ad oggetto dati e documenti ulteriori rispetto a quelli soggetti all’obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, ed è riconosciuto allo scopo di favorire forme di controllo diffuso sulle attività di pubblico interesse.

          La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, non essendo a tal fine previsti particolari requisiti di qualificazione. Non è necessario motivare la richiesta, che può essere presentata da chiunque abbia un interesse, anche non qualificato, a conoscere i dati ed i documenti attinenti all’azione di rilevanza pubblicistica.

          La richiesta rivolta ad AER TRE S.p.A., tuttavia, può avere ad oggetto soltanto documenti ed atti attinenti all’attività di interesse pubblico dalla stessa esercitata in qualità di gestore aeroportuale. La normativa in materia di trasparenza, infatti, è alla stessa applicabile soltanto nella misura in cui sia compatibile con la sua natura privatistica (società di diritto privato soggetta a partecipazione pubblica non di controllo), e, comunque, limitatamente all’attività di pubblico interesse esercitata.

          La richiesta di accesso, pur potendo avere un orizzonte molto ampio, potrà, comunque, essere respinta qualora l’ostensione dei dati sia idonea a pregiudicare interessi pubblici o privati giuridicamente rilevanti, che costituiscono un controlimite all’accesso (es. il diritto alla privacy di eventuali controinteressati; interessi economici e/o imprenditoriali). Infatti, l’art. 5, co. 2, del D.Lgs. 33/2013, precisa che l’accesso va consentito nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti espressamente indicati all’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013.

           

          Modalità di esercizio del diritto d’accesso: l’istanza di accesso deve consentire l’individuazione del dato, del documento o dell'informazione richiesta. Istanze generiche sono inammissibili. Qualora la richiesta abbia ad oggetto un numero manifestamente irragionevole di documenti, e sia pertanto tale da poter compromettere il buon funzionamento del servizio pubblico, AER TRE si riserva respingerla, previo bilanciamento degli interessi coinvolti (in tal senso (Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2).

          L’accesso ai dati e ai documenti è gratuito, salva la refusione di eventuali costi di riproduzione su supporti materiali. 

          L’istanza di accesso (predisposta tramite la compilazione dell’apposito modulo), sottoscritta dal richiedente e accompagnata da copia di un documento di identità, va inoltrata, via e-mail o a mezzo posta elettronica certificata o fax, per posta ordinaria o consegnato a mano, ai seguenti contatti:

          AER TRE S.p.A.
          Via Noalese, 63/E - 31100 Treviso,

          all’attenzione dell'Amministratore Delegato, Ing. Corrado Fischer

          indirizzo pec: aertre@legalmail.it

          indirizzo e-mail: aertrespa@trevisoairport.it

          FAX: +39 0422 315219

          PER INVIARE UN RECLAMO COMPILARE IL FORM ALLA PAGINA https://www.trevisoairport.it/in-aeroporto/reclami-e-suggerimenti.html 

          PER INFORMAZIONI UTILIZZARE IL CHATBOT DISPONIBILE QUI SUL SITO (ICONA IN BASSO A DESTRA) O SU FACEBOOK MESSENGER

          Accesso documentale: disciplinata dagli artt. 22 e ss. della l. 241/1990, è una tipologia di accesso diversa dall’accesso civico (semplice e generalizzato).

          Consiste nel diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ai fini della tutela delle posizioni giuridiche soggettive di cui l’istante è titolare.

          Sono ammessi ad esercitare il diritto di accesso documentale, tutti i soggetti privati, compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. L’istanza di accesso deve essere pertanto specificamente motivata. L’accesso documentale va esercitato nelle forme previste dalla l. 241/1990.

          L’accesso agli atti relativi a procedure di gara per l’affidamento di appalti è una tipologia di accesso che appartiene al genus dell’accesso documentale ed è specificatamente disciplinato dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). L’accesso agli atti di gara si esercita trasmettendo la relativa istanza a mezzo Portale Acquisti SAVE, secondo le modalità precisate dalla documentazione di gara.

          Le istanze di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. 241/1990 e dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 non rientrano, pertanto, nella rendicontazione di cui al registro degli accessi (che riguarda soltanto l’accesso civico).

          File scaricabili

          SCARICA IL MODULO DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE

          SCARICA IL MODULO DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

          Scarica il Registro degli Accessi

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